Ribaltando anche la decisione del giudice di pace, che invece aveva dato ragione al comune e alla polizia municipale, la seconda sezione civile della Corte, con la sentenza 7388, ha evidenziato tra l'altro che "la mancata presenza di agenti per un verso preclude la possibilità di contestazione immediata nei casi in cui ciò sia possibile e, per altro verso, non consente di verificare le concrete situazioni in cui opera l'apparecchio di rilevamento automatico". E questo, a parere della Cassazione può causare "possibili equivoci non risolubili con certezza proprio per l'assenza degli agenti sul posto".
In pratica, un conto è autorizzare in alcuni casi il rilevamento automatico delle infrazioni al codice della strada, altro è estendere questa possibilità che prevede anche la "non obbligatorietà" della contestazione immediata, anche a situazioni in cui, invece, è necessario il reale controllo del vigile. Insomma, al semaforo "l'occhio vigile" del vigile non può essere sostituito da quello elettronico.
Una buona notizia

