la maggior parte delle vs. domanda trova risposta in due direttive CE che e vi riporto e provo ad analizzare e semplificare
D.M 23 Marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote;
D.M 31 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio;
la prima indica le caratteristiche dei veicoli a due ruote è divisa in capitoli che poi individuano le caratteristiche precise (as esempio inquinamento e livello sonoro)
la seconda si riferisce alle procedure per la concessione dell'omologazione dei veicoli o del certificato di conformità dei componenti o entità tecniche.. è indirizzata soprattutto a chi vuole omologare un prototipo ma contiene informazioni molto importati sia per me (F.d.O ) che per Voi (clienti occasionali)
direttiva 2002/24
SPECIFICA all'art. 2 commi 5 e 6 il significato di :
5) «entità tecnica», il dispositivo, quale un dispositivo di scarico o silenziatore di sostituzione, soggetto alle prescrizioni di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo. Esso può essere omologato separatamente, ma soltanto in connessione con uno o più tipi di veicoli determinati ove la direttiva particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso
6) «componente», il dispositivo, quale un dispositivo di illuminazione, soggetto alle prescrizioni di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo. Esso può essere
omologato indipendentemente da un veicolo ove la direttiva particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso;
I COMPONENTI DI UNA MOTO SONO TUTTI RICHIAMATI NELLA DIRETTIVA 97/24 ..TRANNE CHE .PER I PNEUMATICI VI E' IL REGOLAMENTO UNECE(COMMISSIONE ECONOMICA PER L'EUROPA DELLE NAZIONI) N. 75 DEL 24 OTTOBRE 2009 E PER LE TARGHE VI E' LA DIRETTIVA 93/94 DEL 29 OTTOBRE 1993.. NON PREOCCUPATEVI VEDREMO TUTTO CON CALMA..
LA DIRETTIVA 2002/24 AFFERMA UN'ALTRA COSA IMPORTANTE ALL'ART. 7
COMMA 2. Per ciascuna entità tecnica o componente non originale prodotto conformemente al tipo omologato, il costruttore compila un certificato di conformità secondo il modello contenuto nell'allegato IV, parte B. Detto certificato non è richiesto per le entità tecniche o i componenti originali.
COMMA 4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il titolare dell'omologazione di un'entità tecnica o di un componente rila sciata a norma dell'articolo 4 è tenuto ad apporre su ciascuna entità tecnica o su ciascun componente conforme al tipo omologato il suo marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo e, se la direttiva particolare lo prevede, il marchio di omologazione di cui all'articolo 8. In quest'ultimo caso, non è tenuto a compilare il certificato di cui al paragrafo 2.
PER ORA DIGERITE QUESTO
UMBERTO