Qualche "furbacchione" pensa di poter infliggere multe a go go, perchè sulla moto viene utilizzato un portatarga diverso dall'originale.
Così facendo, questi furbacchioni, fanno passare un portatarga non originale come modifica a parti strutturali della moto, per le queli si dovrebbe andare al collaudo, aggiornando di conseguenza la carta di circolazione (libretto), facendo valere l'articolo 78.
Questa circolare specifica e chiarisce una volta per tutte che il porta targa non è parte strutturale del veicolo!
Nella realtà e nel codicie della strada, ma nemmeno nelle direttive europee, non c'è alcun articolo/legge o richiamo, che indichi il tipo di portatarga che un veicolo deve utilizzare obbligatoriamente.
Solo l'articolo 259 del cds indica come deve essere montata la targa (altezza minima da terra del bordo inferiore 30 centimetri, altezza massima da terra del bordo superiore 1,2 metri, inclinazione della targa max 30° se i caratteri sono rivolti verso l'alto), rispettate queste misure siamo in regola!
Io me lo stampo e me lo porto apresso insieme all'articolo 259, poi il primo che ci prova si becca pure una denuncia!

