di umberto il mercoledì 15 maggio 2013, 19:28
per i sequestri ed i fermi , vi è un trattamento di sfavore riservato ai motociclisti
art.213 sequestro
2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, dove è custodito per trenta giorni.
art. 214 FERMO
1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia.
QUINDI IN CASO DI SEUESTRO O FERMO DI CICLOMOTORE O MOTOVEICOLO , per 30 gg il mezzo deve comunque restare presso il custode acquirente ( una nuova figura prevista dal sistema SIVES)
trascorsi i 30 giorni il proprietario, autocertificando la disponibilità di area privata non soggetta ad uso pubblico , può chiederne la custodia
umberto
L'operatore di Polizia Stradale è colui che in un minuto è tenuto a prendere decisioni che Magistrati, Politici, Giornalisti o semplici cittadini avranno giorni, mesi, anni per criticare
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