la data di accertamento dell’infrazione dalla quale cominciare a contare 90 giorni è diversa dalla data dell’infrazione in due casi
1) la data in cui l’intestario è identificabile nel pubblico registro automobilistico (pensiamo ad un passaggio di proprietà per il quale L’acquirente ai sensi art. 94 non ha richiesto la registrazione al PRA) , in tal caso la data di accertamento è ilo momento in cui il vecchio proprietario mi comunica i dati del nuovo
2) veicolo in leasing ..i questo caso è ovvio che la data di accertamento e quella in cui l’azienda di Leasing comunica i dati del locatario.
Diverse interpretazioni, che purtroppo molti comandi seguono, sono illegittime e contestabili.
Ad esempio mi risulta che vi siano comandi di grandi comuni che intendono per “accertamento” la data in cui verificano la proprietà del veicolo .
I principi che vi ho esposto sono contenuti in una importante sentenza della Corte Costituzionale, la n. 198/1996
http://ricorsimulte.weebly.com/uploads/ ... nr.198.pdf
Quindi quando ricevete una contravvenzione controllare bene che la data di accertamento coincida con la data della violazione a meno di non ricadere nei due casi sopracitati
umberto
L'operatore di Polizia Stradale è colui che in un minuto è tenuto a prendere decisioni che Magistrati, Politici, Giornalisti o semplici cittadini avranno giorni, mesi, anni per criticare
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