Spero non debba servire, ma visto "l'avvistamento" fuori Verbania e vista la velocità non esattamente a codice teniamo presente questo.
Autovelox nullo con pattuglia nascosta
Lo svolgimento dei fatti in breve
Un automobilista percorreva una strada del Mantovano alla velocità di 76 km/h, velocità già "epurata" della tolleranza di legge (quindi di almeno 81 km/h essendo la tolleranza del 5% con un minimo di 5 km/h) su una strada nella quale il limite massimo era 50 km/h.
Su questa strada era presente una pattuglia dotata di autovelox 104/C-2, cioè per intenderci uno di quei modelli che rileva la velocità solo dopo il passaggio del veicolo. Ricordiamo che la Legge consente di non fermare il veicolo con questi particolari modelli in quanto il veicolo è già transitato, quindi tanti vigili anziché preoccuparsi di predisporre una seconda pattuglia per fermare i malcapitati (ove fosse possibile...), preferiscono sfruttare questa eccezione a loro favore... non sarà mica per fare cassa eh? Vabbè...
La pattuglia era ben visibile per gli automobilisti che provenivano dal senso opposto ma nascosta (o quasi) da un bel muro per quelli che provenivano dal senso di marcia nel quale era installato l'autovelox (...non servono altri commenti...).
La contravvenzione e il ricorso
L'automobilista riceve quindi a casa la multa e la relativa richiesta per la decurtazione dei punti e presenta ricorso al Giudice di Pace di Mantova, sul quale indica tre motivi che sintetizziamo in seguito:
1. La mancata contestazione immediata, dato che quel tratto di strada non era compreso tra quelli del Decreto Prefettizio che esonera gli accertatori dal fermare il veicolo;
2. Gli agenti accertatori e l'apparecchio utilizzato per il rilevamento erano situati in posizione occultata per chi transitava sulla strada.
3. L'inidoneità della strumentazione tecnica predisposta per la rilevazione.
La contestazione di cui al punto 1 è stata respinta dal Giudice, mentre per il punto 2 osserviamo che l'articolo 43 del C.d.S. e l'art. 183 di attuazione dello stesso recita:
Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice, durante i servizi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del codice quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte, mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme confezionati con tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca.
Quindi il Giudice nella sentenza ha riportato quanto segue:
(...omissis...)
Passando quindi ad esaminare la seconda eccezione dal medesimo sollevata e concernente la non visibilità dell'Autovelox e dei verbalizzanti, si precisa che nell'attuazione dei servizi di vigilanza e repressione delle infrazioni stradali, l'art.43 del C.d.S. e l'art.183 del Regolamento di Attuazione dello stesso codice (D.P.R.16/12/92, n.495) prevedono che siano facilmente visibili a distanza, sia di giorno che di notte, gli operatori di polizia e i loro mezzi, anche mediante l'uso di appositi capi di vestiario e di autoveicoli con colori d'istituto.
L'attività di controllo della circolazione stradale deve sempre ispirarsi, infatti, a principi di correttezza amministrativa e di trasparenza e non può comunque prescindere dall'osservanza di precisi obblighi connessi alla tutela del diritto di difesa dell'utente della strada.
Nel caso dì specie, invece, come confermato in udienza dal rappresentante della resistente, tra l'altro componente della pattuglia che ha eseguito l'accertamento de quo, quel giorno il dispositivo di rilevamento e gli agenti si trovavano dietro al muro di cinta di una casa ubicata all'angolo di via Soave e via G. Rippa, nascosti praticamente a chi, come il ricorrente, proveniva da Soave ed era diretto a Mantova e ciò malgrado a margine della strada esistesse un'idonea banchina.
Ora non vi è chi non veda come tale sistema di controllo sia palesemente in contrasto con la normativa innanzi indicata e, pertanto, l'opposizione sotto tale profilo va accolta e annullato il provvedimento impugnato.
(...omissis...)
L'esito della sentenza
Il Giudice ha annullato la multa e ha dichiarato compensate le spese di giudizio, anche se il tempo perso dall'automobilista che ha fatto ricorso e le eventuali spese legali sono andate perse, la multa non l'ha dovuta pagare e i punti non gli sono stati sottratti.
Le conclusioni personali
Anche se si è trattato di un automobilista, ovviamente il discorso non cambia per noi motociclisti che siamo, a volte giustamente ma spesso ingiustamente, perseguitati dalle Forze dell'Ordine.
A mio parere in tutta questa sentenza ci sono due cose, una meno importante e l'altra importantissima, da evidenziare:
* Le pattuglie possono non fermare utilizzando questo tipo di autovelox, la frase "possono non fermare" però non significa "devono non fermare". Cioè spesso sfruttano questo appiglio per non riconoscerci quello che dovrebbe essere il nostro diritto di contestazione immediata. E chi fa questo, spesso non ha a cuore la nostra sicurezza ma le casse del comune.
* La cosa più grave invece è che la Legge prevede che gli agenti "quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza"... questo, ripeto, lo dice la Legge. Cioè, in questo e in molti altri casi, gli agenti violano la legge (e quindi violano anche i nostri diritti) per poterci fare una multa.. anzi, per poter fare più multe. Personalmente ho visto decine e decine di volte pattuglie nascoste. Questo è un comportamento che, oltre a non essere professionale, è assolutamente illegale.
Spero che questa sentenza, che risale al 4 maggio 2005, venga presa come modello e che d'ora in poi vengano contestate tutte le multe fatte con questi metodi vergognosi, spero che gli agenti che hanno operato così finora si vergognino e trattino i cittadini con la correttezza che si meritano, spero che tutte le pattuglie lavorino, d'ora in poi, con l'obbiettivo di aumentare la sicurezza dei cittadini perché per chi di loro non l'avesse ancora capito, la Legge non gli consente di fare le multe per rimpinguare le casse o arrivare a fine turno potendo dimostrare di aver lavorato.