di umberto il sabato 29 ottobre 2011, 20:51
ho fatto una cronologia storica delle norme che regolano il posizionamento dei velox fissi ..
penso possa esservi di aiuto r così rendo positiva la mia esperienza
1) decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 , convertito nella legge 02 ottobre 2007 n.- 160 , che all’art. 3 c. 1 lett b) stabilisce “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita' di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.";
2) decreto 15 agosto 2007 “Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 il quale statuisce all’art. 1. “Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita' sulla rete stradale possono essere segnalate:
a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
3) e all’art. 2 I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocita', e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita' locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocita' deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.”
4) Allegato Circolare Ministeriale del 14 agosto 2009 prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3 che al punto 7.1 ribadisce la necessità di visibilità della postazione di accertamento “le postazioni fisse di rilevamento possono essere rese ben visibili attraverso un’opportuna colorazione delle installazioni in cui sono contenute ovvero attraverso la collocazione su di esse di un segnale di indicazione degli organi operanti conforme a quello riprodotto dall’art. 125 REG ES. C.d.S
5) Legge 29 luglio 2010 n. 120 che all’art. 25 c. 2 cita “…..Con il medesimo decreto sono definite, altresi', le modalita' di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocita'.
6) Circolare Min. Interno n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 DEL 29.12.2010 che al proposito cita “La nuova previsione, introdotta dall'articolo 25, comma 2, della legge n. 120/2010, impone agli Organi di polizia stradale, fuori dei centri abitati, di collocare i dispositivi di controllo della velocità ad almeno 1 Km dal segnale indicante il limite massimo di velocità, come già precisato con la circolare richiamata ed immediatamente operativa, anche in assenza del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato dalla stessa norma. Nel caso in cui, lungo il tratto oggetto del controllo, siano presenti intersezioni stradali che, ai sensi dell'articolo 104 del Reg. C.d.S., impongono la ripetizione del segnale stradale stesso, la predetta distanza deve essere calcolata dal segnale con il quale viene ripetuto il limite di velocità dopo l'intersezione.
Non sembra, invece, necessario calcolare la distanza dall'ultimo cartello utile, qualora il limite imposto sia uniforme su un tratto stradale in cui avviene il controllo e la segnaletica indicante il limite sia ripetuta lungo questo tratto in assenza di intersezioni.
7) Parere Ministero Trasporta 03.01.2011 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II
13 gennaio 2011
Al Comune di …
Oggetto:- Segnaletica stradale di limitazione della velocità. Rif. prot. n. 73434 del
19.10.2010.
Con riferimento alle problematiche esposte nella nota in riscontro, si precisa quanto segue.
L'art. 25 c. 2, 2° periodo, della Legge n. 120/2010 prevede che i rilevatori "fuori dei centri abitati
non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal
segnale che impone il limite di velocità".
Ciò stante è ovvio che è l'ultimo segnale incontrato dall'utente della strada quello al quale riferire la distanza di 1 km, a meno che non si tratti di una mera ripetizione di un segnale precedente lungo un tratto in cui non vi sono intersezioni.
Infatti in quest'ultima ipotesi è il segnale posto dopo l'intersezione quello che è noto agli utenti che vi si immettono con manovra di svolta, e quindi anche per questi ultimi deve essere garantita la prescritta distanza.
Pur nella convinzione che quest'ultima innovazione legislativa comporti ovviamente non pochi
problemi o la necessità di rivisitare le postazioni esistenti, ovvero modificare le modalità operative, non può tuttavia esprimersi diverso avviso.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
IL DIRETTORE DELLA DIVI(Dr. lng. Francesco MAZZIOTTA)
umberto
L'operatore di Polizia Stradale è colui che in un minuto è tenuto a prendere decisioni che Magistrati, Politici, Giornalisti o semplici cittadini avranno giorni, mesi, anni per criticare
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