[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 696: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 696: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
CB1000R.IT • Leggi argomento - info postazione velox mobile
FAQIscrivitiLogin

info postazione velox mobile

Codice Della Strada, etica di comportamento, leggi, sanzioni e ricorsi

Moderatore: neeko72

Re: info postazione velox mobile

UNREAD_POSTdi umberto il lunedì 5 dicembre 2011, 22:31

pare che vi siano colleghi che posizionano velox mobili con segnalazioni fisse... ritengo che il fatto violi l'obbligo di preventiva informazione stabilito dalla legge 160/2002 e dalle norme ad essa successive e collegate
vi posto una ipotesi di ricorso nel caso specifico
PREMESSO
Che l’ accertamento delle violazioni sui limiti di velocità , a mezzo di strumenti elettronici, è sottoposto a precise regole tese a garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e
cronologicamente indicate nelle sottoindicate norme , disposizioni e circolari
Con riferimento all’obbligo di segnalazione delle postazioni di controllo
• Legge 160/2002 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale che al comma 1 dell’art 4 prescrive che l’utilizzo dei mezzi tecnici di controllo deve essere portato a conoscenza degli utenti della strada.

• decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 , convertito nella legge 02 ottobre 2007 n.- 160 , che all’art. 3 c. 1 lett b) stabilisce “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita' di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.";
• Parere n. 972663 del 07 agosto 2008 Min Trasporti nel quale si legge “…Ciò premesso si osserva che l’adozione di segnaletica permanente anche per postazioni di controllo temporanee, ancorchè non vietata dalle vigenti disposizioni, , risulta tuttavia incoerente con la tipologia utilizzata e con l’esigenza di credibilità alla quale la segnaletica deve in generale rispondere

• Allegato Circolare Ministeriale del 14 agosto 2009 prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3 che al punto 7. lett. C cita “..Per le postazioni mobili possono essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo quando la posizione dei dispositivi sia stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata ed il loro impiego in quel tratto di strada non sia occasionale, ma, per la frequenza dei controlli, assuma il carattere di sistematicità (10).
___
(10) Salvo i casi sopracitati, infatti, l'utilizzazione di segnaletica permanente per segnalare postazioni temporanee, se pur non vietata dalle disposizioni vigenti, risulta non coerente con la tipologìa utilizzata e con l'esigenza di credibilità che il messaggio segnaletico deve fornire. Pertanto, salvo I casi sopraindicati, le postazioni mobili dovrebbero essere segnalate con segnali stradali temporanei.

• Art. 38 comma 7 del codice della strada che in merito alla collocazione della segnaletica verticale impone “ La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.”



CIO’ PREMESSO SI PROPONE OPPOSIZIONE PER I SEGUENTI MOTIVI:

1) MANCATO RISPETTO DELL’OBBLIGO DI PREVENTIVA INFORMAZIONE – MANCATA TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.

Dal 2002 le norme che regolano l’utilizzo dei dispositivi di controllo elettronico della velocità impongono agli organi di Polizia Stradale di fornire adeguata informazione agli utenti della strada del controllo posto in essere. Si pensi che la Polizia Stradale per adempiere a tale obbligo pubblica sul sito web luogo e data del rilevamento
Dal 2007 tale obbligo può considerarsi assolto mediante l’utilizzo di segnaletica di indicazione temporanea o permanente.
Il Ministero dei Trasporti con due successive circolari ha prima negato e poi “apparentemente” permesso l’utilizzo di segnalazione fissa per strumentazione di controllo mobile, subordinandola in questo secondo caso, al fatto che la frequenza dei controlli assuma il carattere di sistematicità e che il posizionamenti dei dispositivi tragga origine da una preventiva pianificazione
E’ di tutta evidenza che tale “oggettivazione” è lasciata alla libera interpretazione degli attori coinvolti.
Quando può ritenersi che la frequenza dei controlli assuma il carattere della sistematicità??
I controlli con frequenza giornaliera, settimanale o i controlli con frequenza mensile ??
E che dire della necessaria pianificazione???
E’ di tutta evidenza che l’assunto contenuto nella circolare qualora elevato a regola rischia di rendere vano e inapplicato il principio della corretta e preventiva informazione all’utente della strada della presenza “in quel momento “ e non solo in ipotesi dello strumento di controllo.
Peraltro va evidenziato che quanto contenuto nella circolare ed una sua applicazione puntuale ed anche estensiva si scontra con quanto stabilito dall’art. 38 c. 7 del CDS che con riferimento alla segnaletica verticale testualmente cita “.. e deve essere (la segnaletica verticale N.D.R) sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.”
E’ indubbio che il segnale di indicazione (evidenziato nella foto sotto riportata) diviene inefficace, ma soprattutto non più rispondete allo scopo di informazione , in assenza della postazione di rilevamento.. anzi fornisce una informazione errata..indica un rilevamento che nella maggioranza dei casi non esiste.
La trasparenza dell’azione amministrativa richiede da parte della P.A. una corretta informazione al cittadino .. che nel caso in esame non è fornita
Per puro scrupolo si evidenzia a codesto spett. le Giudice di Pace come la gerarchia delle fonti ponga in posizione preminente il D.Lgs. 285/82 rispetto a circolare del Ministero dei trasporti
Per quanto sopra esposto , , si richiede che codesto spett. le Giudice di Pace voglia dichiarare il mancato rispetto dell’obbligo di informazione preventiva e conseguentemente dichiarare nullo il verbale di accertamento in oggetto.
L'operatore di Polizia Stradale è colui che in un minuto è tenuto a prendere decisioni che Magistrati, Politici, Giornalisti o semplici cittadini avranno giorni, mesi, anni per criticare
riumberto4@gmail.com
umberto
VIP
VIP
 
Messaggi: 543
Iscritto il: venerdì 1 luglio 2011, 14:37
Età: 70
vero nome:
sesso: Maschio
Moto posseduta:

Precedente

Torna a C.D.S.

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti