riporto da una mail inviatami da una collega:
"... Lo prevede il nuovo art. 170‐bis del dlgs 209/2005, introdotto dall’art. 22 del dlgs 179 del 18 ottobre 2012:
Pertanto, prima del 20 ottobre, data di entrata in vigore del dl 179/2012, il contratto tacitamente rinnovabile si intendeva automaticamente prorogato alla scadenza, con una tolleranza di quindici giorni per il pagamento del premio.
Ora, dal 20 ottobre 2012, con l’introduzione dell’art. 170‐bis al dlgs 209/2005 il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può più essere rinnovato tacitamente e non è stipulabile per una durata superiore all’anno. Le eventuali clausole in contrasto con tale dettato saranno nulle. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente al 20 ottobre 2012, la nullità scatterà dal 1° gennaio 2013.
L’art. 22 del dlgs 179/2012 non lascia dubbi: la caducazione della clausola di rinnovo tacito opera immediatamente alla prima scadenza dopo il 1° gennaio 2013. Per i contratti in corso di validità alla data del 20 ottobre, con clausola di tacito rinnovo, le società di assicurazione dovranno comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia della clausola con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito.
Attenzione dunque a circolare con un veicolo (compresa la sosta) alla scadenza del contratto Rc auto senza aver pagato il premio o senza aver rispettato il termine ultimo concesso per il pagamento:
Dal 1° gennaio 2013, per tutti i contratti stipulati prima del 20 ottobre 2012, l’assicurato, non potendo più beneficiare della tolleranza di 15 giorni, rischia di dover pagare una sanzione di 798 euro e subire il sequestro immediato del veicolo.
Inoltre rammentiamo che a partire dal 2012 è prevista la possibilità di utilizzare autovelox, sistemi tutor e telecamere ZTL per rilevare se il veicolo ha la polizza RCA scaduta.
Rif:
Art. 170-bis (Durata del contratto). - 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non puo' essere stipulato per una durata superiore all'anno e non puo' essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell'articolo 170, comma 3.
3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullita' opera soltanto a vantaggio dell'assicurato... "
ho chiamato la mia assicurazione che mi ha confermato il tutto aggiungendo che loro come agenzia, per le polizze in scadenza gennaio e febbraio 2013, hanno lasciato la validità dei 15 giorni.