di umberto il martedì 21 maggio 2013, 17:52
Ho buttato giù una bozza.. ma non mi piace, pur contenedo quasi tutto , mi sembra poco convincebnte e chiara
domani la rivedo
PREMESSO
Che in data 20 MAGGIO 2013 alle ore 16.00 personale del Comando Stazione Carabinieri di contestava al sottoscritto verbale n. per violazione art. 78 Codice della strada, con la seguente motivazione
Art 78 modifiche di caratteristiche senza aggiornamento della carta di circolazione del veicolo sopraindicato che presentava modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione e/o nella carta di circolazione senza aver sostenuto con esito favorevole le prescritte visite e prova col conseguente aggiornamento del documento di circolazione. Veniva infatti accertata la presenza non annotata di un terminale di scarico marca mivv senza il tappo denominato db killer . La carta di circolazione viene ritrovata e sarà trasmessa all'V.M.C. di Salerno . Il conducente è autorizzato a condurre il veicolo per la via più breve presso il proprio domicilio . La Sanzione redatta è da 419, 00 a 1'681, 00
PREMESSO INOLTRE
Le entità tecniche di scarico e silenziatore dei veicoli sono disciplinate da
normativa nazionale -
- Codice della strada
- Regolamento di Esecuzione
ed europea
- D.M 23 Marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote; come modificato dalla direttiva 2005/30
- D.M 31 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio;
la normativa europea
La direttiva 2002/24 definisce all’art. 2 c.5 definisce il significato di “entità tecnica”
5) «entità tecnica», il dispositivo, quale un dispositivo di scarico o silenziatore di sostituzione,(caso in esame) soggetto alle prescrizioni di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo. Esso può essere omologato separatamente, ma soltanto in connessione con uno o più tipi di veicoli determinati ove la direttiva particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso.
La direttiva 97/24 e succ. mod. disciplina al paragrafo 3 dispositivi di scarico non di origine" (cosidetti aftermarket)
3.3.1 - i dispositivi di scarico non di origine e gli elementi di detti dispositivi devono essere marcati conformemente all'allegato VI
allegato VI - il dispositivo di scarico non di origine e gli elementi (ad esclusione dei pezzi di fissaggio e dei tubi)deve avere marcato
1.1. -marchio di fabbrica
1.2. denominazione commerciale del costruttore
1.3 -marchio di omologazione contenente il n.ro corrispondente al capitolo o ai capitoli per i quali è stato omologato 5 inquinamento 9 rumore
il dispositivo di scarico di sostituzione deve essere fornito in imballaggio recante un'etichetta con le seguenti indicazioni marchio di fabbrica /indirizzo de costruttore/elenco dei modelli dei veicoli per i quali è stato omologato
Quindi per normativa europea fatta propria dalla legislazione italiana
a) il silenziatore ( o come chiamato dai verbalizzanti tappo- DB killer) non è una caratteristica costruttiva, ma un’entità tecnica che come tale può essere sostituita con altra (non di origine)
b) in tal caso deve essere accompagnata da certificato di approvazione rilasciato da stato membro che riporti marcho di fabbrica ed elenco dei modelli per i quali è stato omologato.
Per quanto riguarda la normativa nazionale si evidenzia quanto segue
Art. 71.
Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.
Come abbiamo visto le direttive europee individuano lo scarico come entità tecnica e non come caratteristica costruttiva.
Lo stesso regolamento all’Art. 236.
“Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione”
1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
APPENDICE V ART. 227
(CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI)
Non si cita fra le caratteristiche costruttive”il silenziatore” ma esclusivamente la rumorosità
Lett.E) - Protezione ambientale
a) Antidisturbi radio.
b) Rumorosità esterna veicoli a motore.
c) Emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione spontanea o ad accensione comandata.
d) Posizione tubo di scarico.
e) Durata dei dispositivi antinquinamento allo scarico.
Conseguentemente l’art. 72 del CDS dispone
Art. 72.
Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
……omissis
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.
Quindi con estrema chiarezza l’art. 72 ai commi 1 e 13 stabilisce che circolare con un veicolo senza il dispositivo silenziatore è prevista sanzione amministrativa di € 84.
A fronte di una normativa chiara ed in equivoca i verbalizzanti, hanno ritenuto , erroneamente applicare l’art. 78 c. 3 del CDS che cita
Art. 78.
Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
Omissis….
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.
IL legislatore non metta mai le congiunzioni per caso, il significato è che sono sanzionate ai sensi del comma 3 dell’art. 78 cds solo le modifiche alle caratteristiche costruttive e a i dispositivi di equipaggiamento non conformi a quelle indicate (alternativamente) nel certificato di omologazione O in quello di approvazione E (cumulativamente) nella carta di circolazione.
quindi la caratteristica costruttiva deve esser ricompresa nel certificato di omologazione o di approvazione ed anche nella carta di circolazione.
Ma la carta di circolazione non riporta quale caratteristica silenziatore (non potrebbe essendo per definizione comunitaria entità tecnica ) ma solo il livello massimo di decibels ad un determinato regime di giri del motore.
L’articolo 78 inoltre tratta in generale le modifiche alle caratteristiche costruttive mentre l’articolo 72 disciplina specificatamente l’assenza di dispositivi quali il silenziatore
Non si può che concludere che , anche in ossequio al principio della specialità della norma derivato dalla ius latina “ lex specialis derogat legi generali; lex posterior generalis non derogat legi priori speciali” ossia "la legge speciale deroga quella generale, le legge generale posteriore non deroga la precedente speciale".
nel caso di dispositivo silenziatore MANCANTE.. si debba applicare .. 72 C. 13 CDS
E non L’art. 78 che sarebbe stato possibile applicare , come indicato nelel dischiarazioni a verbale, solo nel caso in cui l'accertamento avesse rilevato emissioni sonore superiori a quelle indicate in carta di cicolazione
L'operatore di Polizia Stradale è colui che in un minuto è tenuto a prendere decisioni che Magistrati, Politici, Giornalisti o semplici cittadini avranno giorni, mesi, anni per criticare
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