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sospensione patente - vediamo di capirci qualcosa per autodi

Codice Della Strada, etica di comportamento, leggi, sanzioni e ricorsi

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sospensione patente - vediamo di capirci qualcosa per autodi

UNREAD_POSTdi umberto il giovedì 12 novembre 2015, 19:16

la sospensione che ci interessa è prevista dall'art. 218 (vi sono altri casi ma li tralasciamo ora)

Art. 218.
Sanzione accessoria della sospensione della patente
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione.
omissis
Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonchè al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato
omissis
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.004 a euro 8.017. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.
Quindi la patente è di norma ritirata immediatamente all'atto della contestazione del verbale.. deve essere inviata entro 5 Giorni alla Prefettura la quale nei 15 giorni successivi emette ordinanza di sospensione che deve essere immediatamente notificata all'interessato.
Quindi fra l ritiro della patente e l'ordinanza di sospensione non devono trascorre più di 20 gg (5+15) questo è un termine perentorio il cui mancato rispetto invalida l'ordinanza di sospensione (Corte Cost. sent. n. 276 del 1998)
E’, invece, privo di rilevanza il termine di cinque giorni entro il quale l’organo che abbia provveduto all’accertamento della violazione deve trasmettere al prefetto la patente di guida unitamente al verbale.,purché il il provvedimento di sospensione sia adottato entro i venti giorni dall’accertamento della violazione (Cass. civ. Sez. I, 24 marzo 2004 n. 5873)

Per quanto riguarda la notifica del provvedimento il legislatore non ha stabilito un termine ma si è limitato a dire “immediatamente” (che per inciso non significa nulla).. in questi casi si ritiene che il termine da considerare sia quello generale stabilito dall’art. 2 l. 7 agosto 1990 n. 241, in base al quale tutte le procedure amministrative devono compiersi nel termine di trenta giorni.

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