di cb-bob il mercoledì 30 giugno 2010, 21:26
pronto a correggermi, chiedo scusa x la fesseria ma nn ne ero aggiornato
Il D.Lgs. 149/2006 (G.U. 86 del 12.04.2006),in vigore dal 27 aprile 2006 compreso, introduce tre importanti novità:
- in caso di radiazione per demolizione occorre allegare il certificato di rottamazione rilasciato dal centro di raccolta ovvero dal rivenditore, concessionario, succursale etc.
- il veicolo deve essere radiato entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di rottamazione
- viene soppressa la radiazione di un veicolo “per circolazione definitiva ed esclusiva su area privata”, operazione che quindi sarà possibile effettuare al PRA solo sino al prossimo 26 aprile 2006
Il Decreto Legislativo 149 del 23 febbraio 2006 (pubblicato sulla G.U. 86 del 12 aprile 2006), in vigore dal 27 aprile 2006 , è intervenuto a seguito di sollecitazione Comunitaria a modificare il decreto legislativo 209/2003 sulla rottamazione dei veicoli, poiché in alcune parti quest’ultimo non recepiva puntualmente la Direttiva 2000/53/CE.
Sempre a seguito dei rilievi UE, viene soppressa del tutto, a far data dal 27 aprile p.v. compreso, attraverso un opportuno intervento sull’articolo 103 del Nuovo Codice della Strada, e questa disposizione pertanto vale per tutte le tipologie/categorie/classi di veicoli, ancorché non comprese nel Decreto Legislativo 209/2003, la possibilità della radiazione per circolazione/conservazione in area privata. Non si ritiene possa invocarsi una siffatta “collocazione” come avvenuta prima del 27 aprile per poter effettuare anche successivamente a questa data la radiazione e, peraltro, è una considerazione su cui palesemente non conviene contare, operare pertanto in modo tale da presentare un eventuale radiazione per circolazione su area privata al più tardi entro il 26 aprile 2006. In altre parole dal 27 aprile la cancellazione dal PRA a richiesta sarà possibile solo con le causali “demolizione”, “distruzione”, o “definitiva esportazione”.
che spettacolo!
