riprendiamo
l'art.72 c.1 lett.b) prescrive che i veicoli siano dotati di dispositivo silenziatore e di scarico
ll comma 13 dell'art.72 sanziona "Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti
manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti "
i provvedimenti (termine molto/troppo generico) non possono che essere identificati nelle direttive CE
D.M 23 Marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote; modificata dalla direttiva CE 2005/30
D.M 31 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio;
i
l dispositivo di scarico non di origine (aftermarket ) deve3.3.1 - i dispositivi di scarico non di origine e gli elementi di detti dispositivi devono essere marcati conformemente all'allegato VI
allegato VI - il dispositivo di scarico non di origine e gli elementi (ad esclusione dei pezzi di fissaggio e dei tubi)deve avere marcato
1.1. -marchio di fabbrica
1.2. denominazione commerciale del costruttore
1.3 -marchio di omologazione contenente il n.ro corrispondente al capitolo o ai capitoli per i quali è stato omologato 5 inquinamento 9 rumore
il dispositivo di scarico di sostituzione deve essere fornito in imballaggio recante un'etichetta con le seguenti indicazioni
marchio di fabbrica /indirizzo de costruttore/elenco dei modelli dei veicoli per i quali è stato omologato
Questi sono i provvedimenti oggi in vigore con rifermento dispositivi silenziatore e scarico
Poi vi è l'art 155 CDS Limitazioni dei rumori
1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.l'art 78 CDS è norma generale
3. Chiunque circola con un veicolo
al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.
e richiede particolari condizioni ..a) le caratteristiche devono essere indicate nel certificato di omolgazione o di approvazione E nella carta di corcolazione
secondo il principio della specialità della norma derivato dalla ius latina lex specialis derogat legi generali; lex posterior generalis non derogat legi priori speciali, ossia "la legge speciale deroga quella generale, le legge generale posteriore non deroga la precedente speciale". nel caso di dispositivo silenziatore
MANCANTE.. NON CONFORME O ALTERATO NON PUò CHE APPLICARSI ALTERNATIVAMENTE GLI ART.. 72 C. 13 O 155 COMMA5 CDS
prima di scrivere il modello vediamo se avete compreso il tutto.. anzi ora potreste srciverlo Voi ..
O.K il burocratese è materia mia
umberto