di umberto il mercoledì 29 gennaio 2014, 20:20
la polizia provinciale non ha confutato le tesi che abbiamo portato nel ricorso..non ne ha parlato.. le ha ignorate
posto anche a voi le contro- controdeduzioni.
daste deve ripeterle come una litania e non farti portare su altre argomentazioni
Con riferimento alle controdeduzioni presentate dal Comando Polizia Municipale di Brescia si propongono , alla qualificata valutazione di codesto spett.le G.d.P , le seguenti considerazioni:
Il ricorso presentato dallo scrivente verteva su 2 punti fondamentali
1. evidente confusione nella descrizione dell’infrazione accertata – prima descritta come violazione del limite imposto sul tratto di strada….. e successivamente indicata come superamento del limite di velocità imposto per la categoria del veicolo. Come affermato nel ricorso “La questione non è speciosa, ma attiene all’obbligo di trasparenza dell’azione amministrativa ed al diritto del cittadino utente di essere correttamente informato anche ai fini di poter svolgere correttamente ed agevolmente il diritto di difesa.
2. il secondo motivo di doglianza si riferisce alla mancata ripetizione del segnale di limite di velocità e di presegnala mento del controllo elettronico come imposto dall’art. 104 c. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento attuazione CDS” principio ribadito e rafforzato dalla nota Ministero trasporti 20/09/2011 Prot. 4720 , nella quale il ,termine usato “Impone” non lascia dubbi sull’obbligo di ripetizione de segnale sul lato sinistro sulle strade a due o più corsie per ogni senso di marcia,
A fronte di precisi e circostanziati motivi di doglianza, l’ufficio verbalizzante nell’evidente difficoltà a controbattere nel merito le argomentazioni eccepite, nelle prime 3 pagine delle controdeduzioni fornisce elementi mai posti indubbio nel ricorso presentato..
• il tratto di strada è ricompreso nel provvedimento adottato dal prefetto (mai eccepito il contrario)
• l’installazione è avvenuta con il consenso dell’ente proprietario la strada (mai eccepito il contrario)
• la taratura dello strumento è regolare (mai eccepito il contrario, si è evidenziato che tale dato non compare nel verbale , ma che il cittadino deve rintracciarlo sil sito web dell’amm.ne provinciale di Brescia
• la postazione di controllo è presegnalata e ben visibile (mai eccepito il contrario)
• la distanza dei segnali di preavviso non è superiore a 4 km (mai eccepito il contrario)
• in ultimo L’organo verbalizzante evidenzia come l’atto del pubblico ufficiale faccia fede sino a querela di falso ex art. 2700 c.c. dimenticando che il ricorso non pone in dubbio l’accertamento e quanto dichiarato a verbale, ma il metodo , con la quale è stata accertata l’infrazione, che non è coperto da fede privilegiata. (l’esistenza o meno del cartello ripetitore del limite di velocità sul lato sinistro della carreggiata è dato oggettivo )
E’ solo nelle ultime 5 righe della costituzione in giudizio che l’ufficio verbalizzante tenta una “timida” difesa del proprio operato, senza nulla dimostrare con riferimento ai motocicli, che non sono ricompresi nell’elenco di cui al comma 3 dell’art. 142 e per i quali non vige limite di velocità legato alla classe di appartenenza.
VA EVIDENZIATO CHE L’ORGANO VERBALIZZANTE EVITA ACCURATAMENTE DI CONTRODEDURRE, IN MERITO ALLA NECESSARIA (E MANCANTE) RIPETIZIONE DEL SEGNALE DI LIMITE DI VELOCITA’ SUL LATO SINISTRO DELLA CARREGGIATA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO SI CONFERMA LA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL VERBALE PER PALESE VIOLAZIONE DELL’ART. 104 C. 3 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 DICEMBRE 1992, N. 495 “REGOLAMENTO ATTUAZIONE CDS.
SI CONFERMANO ALTRESI’ LE RICHIESTE SUB-ORDINATE
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L'operatore di Polizia Stradale è colui che in un minuto è tenuto a prendere decisioni che Magistrati, Politici, Giornalisti o semplici cittadini avranno giorni, mesi, anni per criticare
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