di umberto il domenica 9 marzo 2014, 10:20
dal topic "voi che ne dite"
In merito alla vigente normativa sulla privacy il garante con provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8/04/2010 al punto 5.3.2 stabilisce che “anche i conducenti dei veicoli e le persone che accedono o transitano in aree dove sono attivi sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle infrazioni, devono essere previamente informati in ordine al trattamento dei dati”.
Pur non trattandosi nel caso specifico di rilevazione automatizzata, come sopra specificato, il garante della protezione dei dati personali, a seguito di specifico quesito, con atto prot. Nr. 1173/64402 del 17/01/2012, ha ribadito la necessità dell’informazione preventiva , utilizzando il modello semplificato di informazione minima e cioè il classico cartello di area/strada video sorvegliata, opportunamente adattato (art.3.1 provvedimento del 08.04.2010) e contenente descrizione della finalità perseguita “videocontrollo dinamico delle disposizioni in materia di circolazione stradale.
La segnaletica di informazione a tutela della privacy, va posta all’inizio dell’area/tratto di strada interessato dal rilevamento e ripetuta, qualora necessario, onde raggiungere l’imperativo/obiettivo che chiunque, si trovi a transitare nell’area, sia informato del videocontrollo.
In conseguenza del provvedimento richiamato e della risposta ricevuta, lo scrivente ufficio ha provveduto a proporre le necessarie modifiche al regolamento sulla videosorveglianza, aggiungendo in particolare “il fine della sicurezza delle persone nella circolazione stradale previste dall’art. 1 comma 1 del vigente C.d.s.”.
L'operatore di Polizia Stradale è colui che in un minuto è tenuto a prendere decisioni che Magistrati, Politici, Giornalisti o semplici cittadini avranno giorni, mesi, anni per criticare
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